giovedì 20 novembre 2008

CEI 81-10, Errore nella valutazione di RB?

CEI 81-10, un altro errore? o una barzelletta!
Consideriamo due edifici A e B uguali alti 25 m e posti tra loro ad una distanza di 50 m. Supponiamo che un circuito elettrico di energia, tra i tanti esistenti all’interno dei due edifici, li colleghi l’un l’altro.
L’entità del rischio di danni materiali RB per l’edificio A valutato secondo la norma CEI 81-10 per verificare la sua condizione di autoprotezione o meno risulta dalla somma di due componenti uguali. Una tiene conto del rischio legato alla fulminazione diretta dell’edificio A, oggetto della verifica. L’altra tiene conto del rischio legato alla analoga diretta fulminazione dell’edifico B, i cui effetti possono solo trasferirsi all’edificio A per mezzo del "servizio elettrico" lungo 50 m, che li collega.
Crediamo che l’assurdità di una simile conclusione, cioè l’uguaglianza delle due componenti di rischio per l’ordinarietà delle situazioni, che possiamo incontrare, sia ben evidente. Si tratta di uno scherzo? E’ questa la regola d’arte ?

venerdì 7 novembre 2008

- CONTRATTO FORNITURA ENERGIA IN PRESENZA DI ASCENSORI N. 2

Nell'atto n. 41/07 emesso dall'Autorità per l'Energia e per il Gas, emesso come documento per la consultazione dal titolo "Aspetti tecnici e procedurali delle connessioni di clienti finali alle reti elettriche di distribuzione in bassa tensione, non ho trovato alcun cenno al problema specifico della determinazione della potenza da impegnare nel caso tra le utenze siano presenti ascensori.
Da dove nasce la prassi generalmente seguita di impegnare con l'ente fornitore di energia una potenza decisamente superiore a quella messa in gioco a regime dal motore elettrico.
Non si tratta di un grosso problema termico, cioè di portata. Un interessante lavoro in proposito leggiamo in Tuttonormel n. 12/93 a firma del collega ing. Luciano Roccati, che richiamava il provvedimento CIP n. 36 del 14/5/79, per il quale solo per i motori elettrici sembra, secondo quanto indicato, chiedersi un sovradimensionamento del 75 % rispetto alla potenza di targa del motore.
Inserendo la designazione di tale provvedimento in Google non ho trovato risposta ?

Per gli ascensori oleodinamici non ci sarebbe alcun aumento.
Non sembra trattarsi di un problema di cadute di tensione. Tale aspetto comunque non l'ho visto mai trattato e mi sembra di poterlo escludere, come sorgente di attenzione particolare.

Noi siamo convinti che le vautazioni da fare possano essere molto diverse a seconda delle singole situazioni. Siamo convinti che già il dimensionamento proposto dal provvedimento CIP 36/79 sia esuberante.
Il fatto che ci spinge all'approfondimento della questione è che quando anche oggi abbiamo avuto occasione di mettere il naso sulle potenze impegnate abbiamo quasi sempre constatato un presunto notevole eccesso.

giovedì 6 novembre 2008

- CONTRATTO FORNITURA ENERGIA IN PRESENZA DI ASCENSORI N. 1

Al momento ritengo che non siano sufficientemente chiare le condizioni da dover rispettare quando si stipula un contratto con il fornitore di energia elettrica per servizi condominiali in presenza di ascensori nei riguardi della potenza elettrica da impegnare.
Recentemente in un punto Enelsi ho chiesto indicazioni.
Una signora mi ha detto che il contratto deve tener conto della "potenza di regime " e che si deve tener conto delle indicazioni delle schede tecniche dei motori degli ascensori.
Ho chiesto se potevo avere una fotocopia di una scheda tecnica tipo, ma mi è stato risposto perentoriamente di no.
La mia impressione è che si esageri un po’ troppo con la potenza da impegnare contrattualmente e che molti utenti potrebbero risparmiare somme non trascurabili da un approccio più approfondito e più tecnico al problema.
Vedremo in futuro se la nostra impressione è fondata.
Vorrei approfondire l'argomento in questo blog e chiedo fin d'ora aiuto a chi abbia in proposito informazioni precise da darmi.
In quali documenti ufficiali possiamo reperire indicazioni dedicate?

domenica 2 novembre 2008

-L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 2 - ECCO LA DENUNCIA

Ecco il testo della lettera inviata al presidente AEIT. Sono ancora in attesa di risposta.

Oggetto: considerazioni sulla scarsa credibilità di alcuni aspetti della norma CEI 60305, parte 2 relativa alla verifica della protezione delle strutture contro i fulmini

Già nel passato, in qualità di socio AEI, ho espresso sulla nostra rivista le mie perplessità sul rigore scientifico di alcuni contenuti della norma CEI all’epoca vigente sulla protezione delle strutture contro i fulmini.
Oggi, a più di un anno dalla pubblicazione delle nuove norme EN 60305, propongo alla comunità dei tecnici interessati all'argomento di considerare la validità di questa affermazione: il metodo per la valutazione del rischio di perdite di vite umane che la norma suggerisce nella sua parte 2 non presenta, con riferimento a strutture soggette a controllo dei Vigili del Fuoco o comunque con pericolo di incendio, il dovuto rigore scientifico.
Considero la formula, che consente di valutare per una struttura la componente di rischio dovuta alla sua fulminazione diretta e che riguarda i danni materiali causati da possibili conseguenti scariche pericolose al suo interno:
[1] RB= Ng x Ad x Cd x Pb x rp x hz x rf x Lf
Per tutte le grandezze e i coefficienti Ng, Ad, Cd, Pb, rp, rf e Lf la norma consente di eseguire il calcolo o la scelta sulla base di un ventaglio di situazioni, che tiene conto, pur semplificando, della complessa articolazione con cui la realtà si può presentare. Sintetizzando al massimo: Ng , densità di fulmini al suolo in 1/(km2 anno) ( valori proposti 1.5, 2.5, 4); Ad, area di raccolta dei fulmini in km2 ( con formula o con metodo grafico ); Cd, coefficiente di posizione ( valori proposti 0.25, 0.5, 1,2 ); Pb, efficienza del sistema di protezione, LPS, ( valori proposti 1, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.001); rp, coefficiente relativo alle misure applicabili atte a ridurre le conseguenze dell'incendio, ( 1, 0.5 e 0.2 ); rf, coefficiente di riduzione in funzione del rischio d'incendio (1, 0.1, 0.01, 0.001) per carichi di incendio compresi tra valori assegnati (carico di incendio doppio, rischio 10 volte maggiore!?); Lf, valutazione media della perdita di vite umane per la struttura attraverso indici convenzionali o una formula per un calcolo più accurato.
Tra i fattori nella formula in esame [1] compare anche il coefficiente hz, che incrementa l'ammontare relativo della perdita dovuta a danno materiale in presenza di pericoli particolari. Ad esempio, per "Pericolo per strutture circostanti e per l'ambiente" hz vale 20, per "Contaminazione dell'ambiente circostante" vale 50, in assenza di pericoli particolari vale naturalmente 1.
Nell’incontro che ho avuto con alcuni colleghi il giorno 21 febbraio 2008 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Padova ho illustrato come per ogni coefficiente/grandezza sia in genere adottata una sovrastima cautelativa, che in condizioni ordinarie ho cercato di quantizzare con obiettività.
Ho inoltre considerato virtualmente attivo e pari ad 1 il coefficiente ps presente nella precedente edizione della norma CEI 81-4, oggi incomprensibilmente scomparso. Tale coefficiente teneva conto del fatto che in strutture realizzate in cemento armato o in ferro, i fulmini eventualmente captati potevano essere drenati a terra senza inconvenienti particolari, con probabilità diverse a seconda delle interdistanze tra i pilastri.
Si può facilmente notare, per concludere, come moltiplicando tra loro tutti i coefficienti di sicurezza che mediamente ai singoli fattori della formula [1] si possono attribuire, il fattore di sicurezza globale che ne consegue valga circa 200. Pertanto si può affermare che quando eseguiamo una verifica della protezione delle strutture contro i fulmini e perveniamo come spesso accade, dopo aver adottato poche o tante cautele, ad un valore di poco inferiore al rischio tollerabile indicato dalla norma ( 10-5 ), tale valore calcolato ha scarsissima probabilità di risultare significativo, in quanto l’entità del rischio ben più vicina a quello plausibile risulta circa 200 volte inferiore. Se il calcolo con la formula [1] fornisce, ad esempio, RB pari a 0,9 x 10-5, un valore ben più probabile è invece 0,45 x 10-7, che è tutt’altra cosa.
Ritengo di riuscire a pubblicare le considerazioni, peraltro molto semplici e intuibili, sull’entità dei coefficienti di sovrastima mediamente efficaci sui fattori della formula [1] in un prossimo numero della rivista "Galileo", edita dal Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova, che non unica, ma senz’altro rara non mi ha mai negato fino ad oggi ospitalità.
Credo pertanto che la procedura da anni vigente nelle norme tecniche per verificare l’efficienza delle cautele da adottare o delle cautele adottate perda molta parte della sua credibilità.
Chiedo sia approfondita in tempi congrui presso le sedi competenti la rispondenza al vero di questa mia ultima affermazione vista la rilevanza dell'argomento, che tratta di sicurezza da un lato e di grandi investimenti dall’altro.
Chiedo di pubblicare la presente lettera sulla nostra rivista per l'opportuna diffusione, ritenendo che i limiti presenti nei documenti tecnici normativi ufficiali non debbano essere gestiti in maniera troppo riservata, in quanto un simile atteggiamento risulterebbe contrario alla divulgazione della vera cultura della sicurezza, che tutti abbiamo molto a cuore.
Fiducioso nella più ampia collaborazione dell’Associazione, porgo
distinti saluti
Padova, 7 marzo 2008

sabato 1 novembre 2008

-L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 1

Ho inviato molti mesi fa una lettera al presidente dell'AEIT e una copia della stessa al presidente del CEI chiedendo al primo che fosse pubblicata sulla rivista AEIT, organo ufficiale dell'omonima associazione ( Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni ).
Nella lettera denunciavo, naturalmente con i debiti argomenti, la intrinseca debolezza dell'impianto giustificativo con il quale la norma CEI 81-10 chiede ai progettisti e ai tecnici del settore di verificare per le strutture sottoposte a rischio di fulminazioni dirette e indirette la necessità di procedere all'installazione di impianti di protezione e di limitatori di tensione molto costosi.
In una attesa ormai disperata di ricevere una qualche risposta pubblicherò presto il contenuto della mia denuncia ( L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 2 ), allo scopo di conoscere sull'argomento il pensiero dei tanti colleghi che operano nel settore della protezione contro le scariche atmosferiche e che come me vorrebbero dare motivazioni razionali alle loro prescrizioni.
Data la rilevanza dell'argomento, che tratta aspetti importanti e diffusi della sicurezza di tutti, mi sembra molto grave il silenzio, che le autorità preposte sembrano voler mantenere sulla mia osservazione, non degnandomi di una parola.
Sto pensando di inviare le mie lamentele, per via gerarchica, alla sede AEIT Veneta, che sempre ha dato pronta risposta alle mie richieste.