mercoledì 22 ottobre 2008

-ERRORE MEGAGALATTICO IN UNA NORMA CEI? POSSIBILE?

A proposito di superiorità della regola d'arte sulla norma tecnica propongo un esempio attualissimo.
La norma CEI 81-10 da poco pubblicata è di derivazione internazionale ( IEC ) ed ha superato certamente l'esame di tutte le commissioni competenti degli stati membri del mondo.
Possibile che un errore macroscopico sia potuto scappare? Ebbene è possibile!
La nota 1, che la variante V1 della norma CEI 81-10 ( CEI EN 62305 -2 ), di cui si è conclusa non da molto la fase di inchiesta pubblica e che la stessa variante chiede di inserire alla fine del paragrafo 5.5 , riconosce implicitamente l'errore e indica una soluzione radicalmente diversa da quella presente nel testo in vigore.
Senza entrare per il momento nel dettaglio dirò solo che l'errore denunciato da un nostro collega, non senza qualche difficoltà, nel numero di maggio 2008 della rivista AEIT, la più autorevole del settore nel nostro paese, è quello che anche agli allievi delle elementari quasi non si perdona: si può calcolare il numero di pere presenti in un locale, moltiplicando il numero di pere presente in ogni cassetta per il numero di cassette di mele presente nello stesso locale?
Certamente no !
La domande che da tecnico mi pongo sono le seguenti: pazienza che qualcuno proponga una formula che contiene un errore grave a sfavore della sicurezza, ma come è possibile che nel comitato tecnico coinvolto nessuno se ne sia accorto? possibile poi che nessuno dei comitati coinvolti nel mondo se ne sia accorto?
Mi rivolgo ai colleghi, agli ordini professionali, ai legislatori, ai magistrati, agli avvocati, ai cittadini: non credete che il fatto denunci qualcosa di grosso che non funziona ? il fatto non merita forse almeno un qualche immediato approfondimento? siamo sicuri che sempre sussista un efficiente controllo dei prodotti normativi?

sabato 18 ottobre 2008

-REGOLA D'ARTE versus NORMA CEI

OVVERO IL CASO L. C.
Al collega L.C. di Milano è stata comminata una sanzione di 2000 € per non aver ottemperato ad un recentissimo disposto della norma CEI 64-8, sesta edizione. Si cita come motivazione la legge 37/2008 e l'articolo 412.5.3 della norma. Il collega ha omesso di proteggere una presa da 32 A all'aperto con un differenziale da 30 mA.
Il verificatore non può giudicare solo in base all'osservanza o meno di un articolo di norma tecnica, in quanto la legge italiana non lo consente proprio. L'enunciato della legge 186/68 è chiaro in proposito.
Il giudizio del verificatore doveva esprimersi sul fatto che quanto progettato fosse o non fosse a regola d'arte e forse in questo potevano essere molto di aiuto le osservazioni del progettista, che pare non siano state minimamente ascoltate.
Ecco alcune possibili condizioni al contorno che avrebbero dovuto essere valutate:
1) se fino a ieri una tal misura non era richiesta dalla norma, significa che il rischio era in qualche misura tollerato; il buon senso dice che esso non può improvvisamente risultare intollerabile da un giorno all'altro solo per quella piccola parte di impianto che è stato aggiunta, a meno che la presa non serva proprio una area particolare, ad esempio piena di acqua intorno, in pratica il nuovo disposto va solo a coprire una parte ulteriore del rischio elettrico residuo in conformità ad una più fine sensibilità che nei riguardi della sicurezza oggi si vuol tenere; con ciò si vuol ribadire che non può esistere un rapporto biunivoco tra regola d’arte e norma tecnica; la norma tecnica per forza di cose varia bruscamente, ma non esattamente gli deve far riscontro la regola d’arte, che seguirà con i tempi dovuti sotto molteplici aspetti ed esigenze le variazioni dei suoi disposti ; ciò naturalmente a meno del fatto che la norma non dichiari esplicitamente di aver sottovalutato un rischio;
2) all'atto del progetto la nuova edizione della norma non era stata pubblicata,
3) la presa è stata aggiunta ad altre già presenti in un circuito che preesisteva alla data di pubblicazione della nuova edizione della norma, quindi la protezione esisteva già e soddisfaceva ai criteri previgenti di sicurezza, preesistevano inoltre altri circuiti simili naturalmente senza la presenza di un differenziale di alta sensibilità ( 30 mA ),
4) a monte della protezione, che si presume per errore omessa, è comunque presente una protezione differenziale di minor sensibilità, ma in grado di ottemperare alla attuazione della protezione contro i contatti indiretti prevista in generale dalla norma; quindi non mancava la protezione contro i contatti indiretti, che un disposto della legge 37/2008 obbligatoriamente richiede,
5) gli utilizzatori mobili da alimentare sono noti, nel senso che non stanno proprio all'aperto ma in luogo riparato ( sotto il portico ), che comunque non è frequentato ed utilizzato dagli anziani ospiti e dagli assitenti quando anche piove e soprattutto tira vento,
6) nessun pericolo comunque correvano anche in caso di guasto a terra gli utenti degli utilizzatori mobili previsti sotto il portico, perchè il dispersore dell'impianto di terra risulta così realizzato che l'area sottostante il porticato e appena intorno ad esso risulta equipotenziale ( rete elettrosaldata posta sotto al pavimento e collegata all'anello di dispersione interrato tutto intorno all'esterno dell'edificio );
7) visto che la norma tecnica non coincide con la regola d'arte e che più di qualche volta sono uscite stupidaggini dai disposti normativi è giusto e necessario lasciare ai professionisti un minimo di tempo per conoscere e soprattutto per valutare il buon senso tecnico delle novità, poichè ad essi i normatori non consentono, ciò contro la diffusione e l'approfondimento della sicurezza, di stampare in anticipo per leggerli e studiarli i documenti normativi che stanno per essere pubblicati.

Ho portato un elenco di considerazioni che possono aiutare a capire la differenza tra regola d'arte e contenuto di un articolo di norma tecnica.
Per concludere direi che da un punto di vista pratico e nel contempo molto moderno la regola d'arte si può individuare anche nella valutazione del rischio elettrico fatta dal professionista sulla base della sua esperienza, delle sue conoscenze, delle sue considerazioni e delle sue valutazioni delle condizioni al contorno, naturalmente utilizzando come strumenti fondanti gli indirizzi e gli orientamenti proposti dalle norme tecniche vigenti ( ripetiamo " come strumento ").

venerdì 17 ottobre 2008

-LA REGOLA D'ARTE

Affinchè gli impianti elettrici si possano considerare eseguiti a regola d'arte come richiede la legge 46/90 è condizione sufficiente che essi siano realizzati seguendo i disposti delle norme CEI.
Che essi siano realizzati a norme CEI non è però condizione necessaria, come spesso si sente affermare.
Quando molti anni fa ormai scrissi inascoltato che l'Enel nelle specifiche tecniche che regolavano le connessioni degli utenti alla loro rete commetteva un abuso quando chiedeva l'osservanza delle norme CEI nella realizzazione dell'impianto da connettere, avevo ragione.
Oggi che tale argomento delle regole tecniche di connessione viene gestito da una autorità esterna maggiormente sensibile ad un corretto approccio giuridico tale affermazione non trova più spazio. Si confronti in proposito il contenuto della nuova norma CEI O-16 e il contenuto della vecchia DK 5600.
Si conclude che solo per contratto con una apposita clausola si può chiedere il rispetto delle norme tecniche del CEI, in tutta generalità invece è obbligatorio il rispetto della regola d'arte.

giovedì 16 ottobre 2008

-PERCHE' IL BLOG

Il blog nasce dall’esigenza di poter manifestare compiutamente il mio pensiero in tema di regole di progettazione e di installazione di impianti elettrici e tecnologici.
Il blog nasce dalla mia convinzione acquisita con l’esperienza di alcuni decenni che ai professionisti, cui compete l’applicazione delle leggi e delle norme tecniche sul campo, spetti anche maggior autorevolezza nel definire ciò che in ogni specifica e contingente applicazione costituisce la regola d’arte. Una tal situazione trova pochissimo riscontro nella esperienza quotidiana, causando non pochi disagi e spesso costi impropri.
Il blog si prefigge di indagare, insieme a tanti problemi connessi, sul rapporto che intercorre tra la regola d’arte e i contenuti delle norme tecniche, proponendo una lettura in parte diversa da quella che ordinariamente si tende lasciar passare e sostenere e che non vede dominante, come invece dovrebbe, la figura del professionista.
Inoltre si vuol proporre l’approfondimento come uno strumento importante a conforto di quella sostenibilità, di cui sempre più spesso si parlerà a tutela degli interessi della collettività.
L'intento è anche quello di sollecitare il contributo dei colleghi e di quanti sono interessati su temi che sorprendentemente, data la loro rilevanza, non costituiscono mai argomento di incontri e seminari del settore impiantistico elettrico.

mercoledì 15 ottobre 2008

-CHI SONO

Sono nato a Padova nel 1946 e qui mi sono laureato in ingegneria elettrotecnica.
Ho insegnato Impianti Elettrici, Costruzioni Elettromeccaniche, Elettrotecnica e Misure Elettriche negli Istituti Tecnici della provincia di Padova.
Ho acquisito esperienza del mercato di macchine e apparecchiature elettriche e di progettazione di impianti elettrici nell’ambito dell’edilizia residenziale, del terziario e dell’industria anche con rischio di esplosione.
Dal 1990 ad oggi ho scritto circa 150 articoli di approfondimento, spesso controcorrente sui temi più disparati di impiantistica elettrica con particolare riguardo alle prescrizioni/raccomandazioni previste nelle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano trovando ospitalità su riviste quali Galileo, Elettrificazione, Progetto Elettrico, Contatto Elettrico, L’impianto Elettrico, Il Giornale dell’Installatore Elettrico.
Quando mi è stato concesso sono stato presente con lettere di denuncia sulla autorevole rivista AEIT, Automazione, Energia e Informazione, evidenziando errori e contraddizioni presenti nel sistema normativo tecnico.
Da sempre, in parte in antitesi con il pensiero corrente, affermo il primato della regola d’arte sulla norma tecnica.
Da dieci anni a questa parte sono membro esperto elettrotecnico della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Provincia di Padova.
Per conto dell’Associazione Progettisti di Impianti ho partecipato ai lavori del Comitato Tecnico del CEI 17 sui quadri elettrici di potenza.
Da sempre sostengo che l’approfondimento evita errori importanti per costi diretti e indiretti e permette il risparmio di ingenti risorse economiche grazie all'eliminazione di sprechi e inutili ridondanze.