sabato 18 ottobre 2008

-REGOLA D'ARTE versus NORMA CEI

OVVERO IL CASO L. C.
Al collega L.C. di Milano è stata comminata una sanzione di 2000 € per non aver ottemperato ad un recentissimo disposto della norma CEI 64-8, sesta edizione. Si cita come motivazione la legge 37/2008 e l'articolo 412.5.3 della norma. Il collega ha omesso di proteggere una presa da 32 A all'aperto con un differenziale da 30 mA.
Il verificatore non può giudicare solo in base all'osservanza o meno di un articolo di norma tecnica, in quanto la legge italiana non lo consente proprio. L'enunciato della legge 186/68 è chiaro in proposito.
Il giudizio del verificatore doveva esprimersi sul fatto che quanto progettato fosse o non fosse a regola d'arte e forse in questo potevano essere molto di aiuto le osservazioni del progettista, che pare non siano state minimamente ascoltate.
Ecco alcune possibili condizioni al contorno che avrebbero dovuto essere valutate:
1) se fino a ieri una tal misura non era richiesta dalla norma, significa che il rischio era in qualche misura tollerato; il buon senso dice che esso non può improvvisamente risultare intollerabile da un giorno all'altro solo per quella piccola parte di impianto che è stato aggiunta, a meno che la presa non serva proprio una area particolare, ad esempio piena di acqua intorno, in pratica il nuovo disposto va solo a coprire una parte ulteriore del rischio elettrico residuo in conformità ad una più fine sensibilità che nei riguardi della sicurezza oggi si vuol tenere; con ciò si vuol ribadire che non può esistere un rapporto biunivoco tra regola d’arte e norma tecnica; la norma tecnica per forza di cose varia bruscamente, ma non esattamente gli deve far riscontro la regola d’arte, che seguirà con i tempi dovuti sotto molteplici aspetti ed esigenze le variazioni dei suoi disposti ; ciò naturalmente a meno del fatto che la norma non dichiari esplicitamente di aver sottovalutato un rischio;
2) all'atto del progetto la nuova edizione della norma non era stata pubblicata,
3) la presa è stata aggiunta ad altre già presenti in un circuito che preesisteva alla data di pubblicazione della nuova edizione della norma, quindi la protezione esisteva già e soddisfaceva ai criteri previgenti di sicurezza, preesistevano inoltre altri circuiti simili naturalmente senza la presenza di un differenziale di alta sensibilità ( 30 mA ),
4) a monte della protezione, che si presume per errore omessa, è comunque presente una protezione differenziale di minor sensibilità, ma in grado di ottemperare alla attuazione della protezione contro i contatti indiretti prevista in generale dalla norma; quindi non mancava la protezione contro i contatti indiretti, che un disposto della legge 37/2008 obbligatoriamente richiede,
5) gli utilizzatori mobili da alimentare sono noti, nel senso che non stanno proprio all'aperto ma in luogo riparato ( sotto il portico ), che comunque non è frequentato ed utilizzato dagli anziani ospiti e dagli assitenti quando anche piove e soprattutto tira vento,
6) nessun pericolo comunque correvano anche in caso di guasto a terra gli utenti degli utilizzatori mobili previsti sotto il portico, perchè il dispersore dell'impianto di terra risulta così realizzato che l'area sottostante il porticato e appena intorno ad esso risulta equipotenziale ( rete elettrosaldata posta sotto al pavimento e collegata all'anello di dispersione interrato tutto intorno all'esterno dell'edificio );
7) visto che la norma tecnica non coincide con la regola d'arte e che più di qualche volta sono uscite stupidaggini dai disposti normativi è giusto e necessario lasciare ai professionisti un minimo di tempo per conoscere e soprattutto per valutare il buon senso tecnico delle novità, poichè ad essi i normatori non consentono, ciò contro la diffusione e l'approfondimento della sicurezza, di stampare in anticipo per leggerli e studiarli i documenti normativi che stanno per essere pubblicati.

Ho portato un elenco di considerazioni che possono aiutare a capire la differenza tra regola d'arte e contenuto di un articolo di norma tecnica.
Per concludere direi che da un punto di vista pratico e nel contempo molto moderno la regola d'arte si può individuare anche nella valutazione del rischio elettrico fatta dal professionista sulla base della sua esperienza, delle sue conoscenze, delle sue considerazioni e delle sue valutazioni delle condizioni al contorno, naturalmente utilizzando come strumenti fondanti gli indirizzi e gli orientamenti proposti dalle norme tecniche vigenti ( ripetiamo " come strumento ").

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