giovedì 11 dicembre 2008

CEI 81-10 - AREA DI RACCOLTA Ad - INACCETTABILE CONVENZIONALITA' !!

Riproponiamo alla luce della nuova norma CEI 81-10 una considerazione già presentata tanti anni fa sulla poca credibilità che possiamo concedere alla procedura di verifica della necessità o meno di dover apprestare misure di difesa contro i fulmini per le strutture.
Oggi dimostreremo come nel caso degli edifici di una città anche la valutazione dell’area di raccolta degli stessi risulti molto sovrastimata, come riteniamo per gli altri otto fattori, il cui prodotto determina il rischio, cioè la grandezza il cui valore confrontato con il numero 10 elevato alla -5 decide la necessità o meno di dover installare il parafulmine e/o i limitatori di tensione.
Consideriamo una città costituita da edifici tutti uguali di 20 m x 20 m in pianta e alti 20 m. Essi risultano tutti tra loro lontani di 30 m. E’ evidente che l’area di raccolta effettiva di ogni edificio vale [( 20 + 15 x 2 ) x ( 20 + 15 x 2 )] esattamente 2500 mq. Si deve infatti osservare che essendo gli edifici tutti uguali tra loro e tutti equidistanti il numero di fulmini disponibile si deve suddividere per il numero degli edifici presenti. Si ipotizza a favore della sicurezza che nessun fulmine cada a terra o su alberi o altre strutture di minor altezza pur sempre presenti.
Secondo la nuova norma l’area di raccolta si calcola con la formula ( 20 x 20 + 6 x 20 x ( 20 + 20 ) + 3,14 x 9 x 20 x ( 20 + 20 ), cioè 16.000 mq . La nuova norma in presenza di edifici circondati da edifici di altezza uguale o inferiore, come nel caso in esame, concede di utilizzare un coefficiente "cd" di posizione, che tiene conto del loro effetto schermante. Esso vale nel caso specifico 0,5 . L’area di raccolta convenzionalmente calcolata in definitiva vale 8.000 mq.
Il coefficiente di sovradimensionamento vale 8.000/2.500, cioè 3,2, che non è poco.
Solo a causa del sovradimensionamento nella valutazione di Nt ( numero di fulmini per mq e per anno ), già trattata in altri spot, e dell’area di raccolta, in questa sede esaminata, cioè di due soli fattori degli 8 che determinano il valore del rischio, la maggiorazione della grandezza cercata risulta pari a 6,4. Abbiamo un sovradimensionamento del 540 %.
Cominciamo ad essere veramente curiosi di conoscere quanto grande potrà risultare il sovradimensionamento complessivo del rischio, quando avremo valutato anche il sovradimensionamento di ognuno dei 6 fattori non ancora considerati. Sarà pari a 200 volte o più come abbiamo denunciato nella lettera inviata ormai da mesi all’AEIT e per conoscenza al CEI, alla quale nessuno ha ancora risposto?
Non vi sembra che la procedura proposta dalla norma presenti poco rigore scientifico, come abbiamo già ormai in più occasioni affermato ?

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