CEI 81-10, un altro errore? o una barzelletta!
Consideriamo due edifici A e B uguali alti 25 m e posti tra loro ad una distanza di 50 m. Supponiamo che un circuito elettrico di energia, tra i tanti esistenti all’interno dei due edifici, li colleghi l’un l’altro.
L’entità del rischio di danni materiali RB per l’edificio A valutato secondo la norma CEI 81-10 per verificare la sua condizione di autoprotezione o meno risulta dalla somma di due componenti uguali. Una tiene conto del rischio legato alla fulminazione diretta dell’edificio A, oggetto della verifica. L’altra tiene conto del rischio legato alla analoga diretta fulminazione dell’edifico B, i cui effetti possono solo trasferirsi all’edificio A per mezzo del "servizio elettrico" lungo 50 m, che li collega.
Crediamo che l’assurdità di una simile conclusione, cioè l’uguaglianza delle due componenti di rischio per l’ordinarietà delle situazioni, che possiamo incontrare, sia ben evidente. Si tratta di uno scherzo? E’ questa la regola d’arte ?
giovedì 20 novembre 2008
venerdì 7 novembre 2008
- CONTRATTO FORNITURA ENERGIA IN PRESENZA DI ASCENSORI N. 2
Nell'atto n. 41/07 emesso dall'Autorità per l'Energia e per il Gas, emesso come documento per la consultazione dal titolo "Aspetti tecnici e procedurali delle connessioni di clienti finali alle reti elettriche di distribuzione in bassa tensione, non ho trovato alcun cenno al problema specifico della determinazione della potenza da impegnare nel caso tra le utenze siano presenti ascensori.
Da dove nasce la prassi generalmente seguita di impegnare con l'ente fornitore di energia una potenza decisamente superiore a quella messa in gioco a regime dal motore elettrico.
Non si tratta di un grosso problema termico, cioè di portata. Un interessante lavoro in proposito leggiamo in Tuttonormel n. 12/93 a firma del collega ing. Luciano Roccati, che richiamava il provvedimento CIP n. 36 del 14/5/79, per il quale solo per i motori elettrici sembra, secondo quanto indicato, chiedersi un sovradimensionamento del 75 % rispetto alla potenza di targa del motore.
Inserendo la designazione di tale provvedimento in Google non ho trovato risposta ?
Per gli ascensori oleodinamici non ci sarebbe alcun aumento.
Non sembra trattarsi di un problema di cadute di tensione. Tale aspetto comunque non l'ho visto mai trattato e mi sembra di poterlo escludere, come sorgente di attenzione particolare.
Noi siamo convinti che le vautazioni da fare possano essere molto diverse a seconda delle singole situazioni. Siamo convinti che già il dimensionamento proposto dal provvedimento CIP 36/79 sia esuberante.
Il fatto che ci spinge all'approfondimento della questione è che quando anche oggi abbiamo avuto occasione di mettere il naso sulle potenze impegnate abbiamo quasi sempre constatato un presunto notevole eccesso.
Da dove nasce la prassi generalmente seguita di impegnare con l'ente fornitore di energia una potenza decisamente superiore a quella messa in gioco a regime dal motore elettrico.
Non si tratta di un grosso problema termico, cioè di portata. Un interessante lavoro in proposito leggiamo in Tuttonormel n. 12/93 a firma del collega ing. Luciano Roccati, che richiamava il provvedimento CIP n. 36 del 14/5/79, per il quale solo per i motori elettrici sembra, secondo quanto indicato, chiedersi un sovradimensionamento del 75 % rispetto alla potenza di targa del motore.
Inserendo la designazione di tale provvedimento in Google non ho trovato risposta ?
Per gli ascensori oleodinamici non ci sarebbe alcun aumento.
Non sembra trattarsi di un problema di cadute di tensione. Tale aspetto comunque non l'ho visto mai trattato e mi sembra di poterlo escludere, come sorgente di attenzione particolare.
Noi siamo convinti che le vautazioni da fare possano essere molto diverse a seconda delle singole situazioni. Siamo convinti che già il dimensionamento proposto dal provvedimento CIP 36/79 sia esuberante.
Il fatto che ci spinge all'approfondimento della questione è che quando anche oggi abbiamo avuto occasione di mettere il naso sulle potenze impegnate abbiamo quasi sempre constatato un presunto notevole eccesso.
giovedì 6 novembre 2008
- CONTRATTO FORNITURA ENERGIA IN PRESENZA DI ASCENSORI N. 1
Al momento ritengo che non siano sufficientemente chiare le condizioni da dover rispettare quando si stipula un contratto con il fornitore di energia elettrica per servizi condominiali in presenza di ascensori nei riguardi della potenza elettrica da impegnare.
Recentemente in un punto Enelsi ho chiesto indicazioni.
Una signora mi ha detto che il contratto deve tener conto della "potenza di regime " e che si deve tener conto delle indicazioni delle schede tecniche dei motori degli ascensori.
Ho chiesto se potevo avere una fotocopia di una scheda tecnica tipo, ma mi è stato risposto perentoriamente di no.
La mia impressione è che si esageri un po’ troppo con la potenza da impegnare contrattualmente e che molti utenti potrebbero risparmiare somme non trascurabili da un approccio più approfondito e più tecnico al problema.
Vedremo in futuro se la nostra impressione è fondata.
Vorrei approfondire l'argomento in questo blog e chiedo fin d'ora aiuto a chi abbia in proposito informazioni precise da darmi.
In quali documenti ufficiali possiamo reperire indicazioni dedicate?
Recentemente in un punto Enelsi ho chiesto indicazioni.
Una signora mi ha detto che il contratto deve tener conto della "potenza di regime " e che si deve tener conto delle indicazioni delle schede tecniche dei motori degli ascensori.
Ho chiesto se potevo avere una fotocopia di una scheda tecnica tipo, ma mi è stato risposto perentoriamente di no.
La mia impressione è che si esageri un po’ troppo con la potenza da impegnare contrattualmente e che molti utenti potrebbero risparmiare somme non trascurabili da un approccio più approfondito e più tecnico al problema.
Vedremo in futuro se la nostra impressione è fondata.
Vorrei approfondire l'argomento in questo blog e chiedo fin d'ora aiuto a chi abbia in proposito informazioni precise da darmi.
In quali documenti ufficiali possiamo reperire indicazioni dedicate?
domenica 2 novembre 2008
-L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 2 - ECCO LA DENUNCIA
Ecco il testo della lettera inviata al presidente AEIT. Sono ancora in attesa di risposta.
Oggetto: considerazioni sulla scarsa credibilità di alcuni aspetti della norma CEI 60305, parte 2 relativa alla verifica della protezione delle strutture contro i fulmini
Già nel passato, in qualità di socio AEI, ho espresso sulla nostra rivista le mie perplessità sul rigore scientifico di alcuni contenuti della norma CEI all’epoca vigente sulla protezione delle strutture contro i fulmini.
Oggi, a più di un anno dalla pubblicazione delle nuove norme EN 60305, propongo alla comunità dei tecnici interessati all'argomento di considerare la validità di questa affermazione: il metodo per la valutazione del rischio di perdite di vite umane che la norma suggerisce nella sua parte 2 non presenta, con riferimento a strutture soggette a controllo dei Vigili del Fuoco o comunque con pericolo di incendio, il dovuto rigore scientifico.
Considero la formula, che consente di valutare per una struttura la componente di rischio dovuta alla sua fulminazione diretta e che riguarda i danni materiali causati da possibili conseguenti scariche pericolose al suo interno:
[1] RB= Ng x Ad x Cd x Pb x rp x hz x rf x Lf
Per tutte le grandezze e i coefficienti Ng, Ad, Cd, Pb, rp, rf e Lf la norma consente di eseguire il calcolo o la scelta sulla base di un ventaglio di situazioni, che tiene conto, pur semplificando, della complessa articolazione con cui la realtà si può presentare. Sintetizzando al massimo: Ng , densità di fulmini al suolo in 1/(km2 anno) ( valori proposti 1.5, 2.5, 4); Ad, area di raccolta dei fulmini in km2 ( con formula o con metodo grafico ); Cd, coefficiente di posizione ( valori proposti 0.25, 0.5, 1,2 ); Pb, efficienza del sistema di protezione, LPS, ( valori proposti 1, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.001); rp, coefficiente relativo alle misure applicabili atte a ridurre le conseguenze dell'incendio, ( 1, 0.5 e 0.2 ); rf, coefficiente di riduzione in funzione del rischio d'incendio (1, 0.1, 0.01, 0.001) per carichi di incendio compresi tra valori assegnati (carico di incendio doppio, rischio 10 volte maggiore!?); Lf, valutazione media della perdita di vite umane per la struttura attraverso indici convenzionali o una formula per un calcolo più accurato.
Tra i fattori nella formula in esame [1] compare anche il coefficiente hz, che incrementa l'ammontare relativo della perdita dovuta a danno materiale in presenza di pericoli particolari. Ad esempio, per "Pericolo per strutture circostanti e per l'ambiente" hz vale 20, per "Contaminazione dell'ambiente circostante" vale 50, in assenza di pericoli particolari vale naturalmente 1.
Nell’incontro che ho avuto con alcuni colleghi il giorno 21 febbraio 2008 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Padova ho illustrato come per ogni coefficiente/grandezza sia in genere adottata una sovrastima cautelativa, che in condizioni ordinarie ho cercato di quantizzare con obiettività.
Ho inoltre considerato virtualmente attivo e pari ad 1 il coefficiente ps presente nella precedente edizione della norma CEI 81-4, oggi incomprensibilmente scomparso. Tale coefficiente teneva conto del fatto che in strutture realizzate in cemento armato o in ferro, i fulmini eventualmente captati potevano essere drenati a terra senza inconvenienti particolari, con probabilità diverse a seconda delle interdistanze tra i pilastri.
Si può facilmente notare, per concludere, come moltiplicando tra loro tutti i coefficienti di sicurezza che mediamente ai singoli fattori della formula [1] si possono attribuire, il fattore di sicurezza globale che ne consegue valga circa 200. Pertanto si può affermare che quando eseguiamo una verifica della protezione delle strutture contro i fulmini e perveniamo come spesso accade, dopo aver adottato poche o tante cautele, ad un valore di poco inferiore al rischio tollerabile indicato dalla norma ( 10-5 ), tale valore calcolato ha scarsissima probabilità di risultare significativo, in quanto l’entità del rischio ben più vicina a quello plausibile risulta circa 200 volte inferiore. Se il calcolo con la formula [1] fornisce, ad esempio, RB pari a 0,9 x 10-5, un valore ben più probabile è invece 0,45 x 10-7, che è tutt’altra cosa.
Ritengo di riuscire a pubblicare le considerazioni, peraltro molto semplici e intuibili, sull’entità dei coefficienti di sovrastima mediamente efficaci sui fattori della formula [1] in un prossimo numero della rivista "Galileo", edita dal Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova, che non unica, ma senz’altro rara non mi ha mai negato fino ad oggi ospitalità.
Credo pertanto che la procedura da anni vigente nelle norme tecniche per verificare l’efficienza delle cautele da adottare o delle cautele adottate perda molta parte della sua credibilità.
Chiedo sia approfondita in tempi congrui presso le sedi competenti la rispondenza al vero di questa mia ultima affermazione vista la rilevanza dell'argomento, che tratta di sicurezza da un lato e di grandi investimenti dall’altro.
Chiedo di pubblicare la presente lettera sulla nostra rivista per l'opportuna diffusione, ritenendo che i limiti presenti nei documenti tecnici normativi ufficiali non debbano essere gestiti in maniera troppo riservata, in quanto un simile atteggiamento risulterebbe contrario alla divulgazione della vera cultura della sicurezza, che tutti abbiamo molto a cuore.
Fiducioso nella più ampia collaborazione dell’Associazione, porgo
distinti saluti
Padova, 7 marzo 2008
Oggetto: considerazioni sulla scarsa credibilità di alcuni aspetti della norma CEI 60305, parte 2 relativa alla verifica della protezione delle strutture contro i fulmini
Già nel passato, in qualità di socio AEI, ho espresso sulla nostra rivista le mie perplessità sul rigore scientifico di alcuni contenuti della norma CEI all’epoca vigente sulla protezione delle strutture contro i fulmini.
Oggi, a più di un anno dalla pubblicazione delle nuove norme EN 60305, propongo alla comunità dei tecnici interessati all'argomento di considerare la validità di questa affermazione: il metodo per la valutazione del rischio di perdite di vite umane che la norma suggerisce nella sua parte 2 non presenta, con riferimento a strutture soggette a controllo dei Vigili del Fuoco o comunque con pericolo di incendio, il dovuto rigore scientifico.
Considero la formula, che consente di valutare per una struttura la componente di rischio dovuta alla sua fulminazione diretta e che riguarda i danni materiali causati da possibili conseguenti scariche pericolose al suo interno:
[1] RB= Ng x Ad x Cd x Pb x rp x hz x rf x Lf
Per tutte le grandezze e i coefficienti Ng, Ad, Cd, Pb, rp, rf e Lf la norma consente di eseguire il calcolo o la scelta sulla base di un ventaglio di situazioni, che tiene conto, pur semplificando, della complessa articolazione con cui la realtà si può presentare. Sintetizzando al massimo: Ng , densità di fulmini al suolo in 1/(km2 anno) ( valori proposti 1.5, 2.5, 4); Ad, area di raccolta dei fulmini in km2 ( con formula o con metodo grafico ); Cd, coefficiente di posizione ( valori proposti 0.25, 0.5, 1,2 ); Pb, efficienza del sistema di protezione, LPS, ( valori proposti 1, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.001); rp, coefficiente relativo alle misure applicabili atte a ridurre le conseguenze dell'incendio, ( 1, 0.5 e 0.2 ); rf, coefficiente di riduzione in funzione del rischio d'incendio (1, 0.1, 0.01, 0.001) per carichi di incendio compresi tra valori assegnati (carico di incendio doppio, rischio 10 volte maggiore!?); Lf, valutazione media della perdita di vite umane per la struttura attraverso indici convenzionali o una formula per un calcolo più accurato.
Tra i fattori nella formula in esame [1] compare anche il coefficiente hz, che incrementa l'ammontare relativo della perdita dovuta a danno materiale in presenza di pericoli particolari. Ad esempio, per "Pericolo per strutture circostanti e per l'ambiente" hz vale 20, per "Contaminazione dell'ambiente circostante" vale 50, in assenza di pericoli particolari vale naturalmente 1.
Nell’incontro che ho avuto con alcuni colleghi il giorno 21 febbraio 2008 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Padova ho illustrato come per ogni coefficiente/grandezza sia in genere adottata una sovrastima cautelativa, che in condizioni ordinarie ho cercato di quantizzare con obiettività.
Ho inoltre considerato virtualmente attivo e pari ad 1 il coefficiente ps presente nella precedente edizione della norma CEI 81-4, oggi incomprensibilmente scomparso. Tale coefficiente teneva conto del fatto che in strutture realizzate in cemento armato o in ferro, i fulmini eventualmente captati potevano essere drenati a terra senza inconvenienti particolari, con probabilità diverse a seconda delle interdistanze tra i pilastri.
Si può facilmente notare, per concludere, come moltiplicando tra loro tutti i coefficienti di sicurezza che mediamente ai singoli fattori della formula [1] si possono attribuire, il fattore di sicurezza globale che ne consegue valga circa 200. Pertanto si può affermare che quando eseguiamo una verifica della protezione delle strutture contro i fulmini e perveniamo come spesso accade, dopo aver adottato poche o tante cautele, ad un valore di poco inferiore al rischio tollerabile indicato dalla norma ( 10-5 ), tale valore calcolato ha scarsissima probabilità di risultare significativo, in quanto l’entità del rischio ben più vicina a quello plausibile risulta circa 200 volte inferiore. Se il calcolo con la formula [1] fornisce, ad esempio, RB pari a 0,9 x 10-5, un valore ben più probabile è invece 0,45 x 10-7, che è tutt’altra cosa.
Ritengo di riuscire a pubblicare le considerazioni, peraltro molto semplici e intuibili, sull’entità dei coefficienti di sovrastima mediamente efficaci sui fattori della formula [1] in un prossimo numero della rivista "Galileo", edita dal Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova, che non unica, ma senz’altro rara non mi ha mai negato fino ad oggi ospitalità.
Credo pertanto che la procedura da anni vigente nelle norme tecniche per verificare l’efficienza delle cautele da adottare o delle cautele adottate perda molta parte della sua credibilità.
Chiedo sia approfondita in tempi congrui presso le sedi competenti la rispondenza al vero di questa mia ultima affermazione vista la rilevanza dell'argomento, che tratta di sicurezza da un lato e di grandi investimenti dall’altro.
Chiedo di pubblicare la presente lettera sulla nostra rivista per l'opportuna diffusione, ritenendo che i limiti presenti nei documenti tecnici normativi ufficiali non debbano essere gestiti in maniera troppo riservata, in quanto un simile atteggiamento risulterebbe contrario alla divulgazione della vera cultura della sicurezza, che tutti abbiamo molto a cuore.
Fiducioso nella più ampia collaborazione dell’Associazione, porgo
distinti saluti
Padova, 7 marzo 2008
sabato 1 novembre 2008
-L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 1
Ho inviato molti mesi fa una lettera al presidente dell'AEIT e una copia della stessa al presidente del CEI chiedendo al primo che fosse pubblicata sulla rivista AEIT, organo ufficiale dell'omonima associazione ( Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni ).
Nella lettera denunciavo, naturalmente con i debiti argomenti, la intrinseca debolezza dell'impianto giustificativo con il quale la norma CEI 81-10 chiede ai progettisti e ai tecnici del settore di verificare per le strutture sottoposte a rischio di fulminazioni dirette e indirette la necessità di procedere all'installazione di impianti di protezione e di limitatori di tensione molto costosi.
In una attesa ormai disperata di ricevere una qualche risposta pubblicherò presto il contenuto della mia denuncia ( L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 2 ), allo scopo di conoscere sull'argomento il pensiero dei tanti colleghi che operano nel settore della protezione contro le scariche atmosferiche e che come me vorrebbero dare motivazioni razionali alle loro prescrizioni.
Data la rilevanza dell'argomento, che tratta aspetti importanti e diffusi della sicurezza di tutti, mi sembra molto grave il silenzio, che le autorità preposte sembrano voler mantenere sulla mia osservazione, non degnandomi di una parola.
Sto pensando di inviare le mie lamentele, per via gerarchica, alla sede AEIT Veneta, che sempre ha dato pronta risposta alle mie richieste.
Nella lettera denunciavo, naturalmente con i debiti argomenti, la intrinseca debolezza dell'impianto giustificativo con il quale la norma CEI 81-10 chiede ai progettisti e ai tecnici del settore di verificare per le strutture sottoposte a rischio di fulminazioni dirette e indirette la necessità di procedere all'installazione di impianti di protezione e di limitatori di tensione molto costosi.
In una attesa ormai disperata di ricevere una qualche risposta pubblicherò presto il contenuto della mia denuncia ( L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 2 ), allo scopo di conoscere sull'argomento il pensiero dei tanti colleghi che operano nel settore della protezione contro le scariche atmosferiche e che come me vorrebbero dare motivazioni razionali alle loro prescrizioni.
Data la rilevanza dell'argomento, che tratta aspetti importanti e diffusi della sicurezza di tutti, mi sembra molto grave il silenzio, che le autorità preposte sembrano voler mantenere sulla mia osservazione, non degnandomi di una parola.
Sto pensando di inviare le mie lamentele, per via gerarchica, alla sede AEIT Veneta, che sempre ha dato pronta risposta alle mie richieste.
mercoledì 22 ottobre 2008
-ERRORE MEGAGALATTICO IN UNA NORMA CEI? POSSIBILE?
A proposito di superiorità della regola d'arte sulla norma tecnica propongo un esempio attualissimo.
La norma CEI 81-10 da poco pubblicata è di derivazione internazionale ( IEC ) ed ha superato certamente l'esame di tutte le commissioni competenti degli stati membri del mondo.
Possibile che un errore macroscopico sia potuto scappare? Ebbene è possibile!
La nota 1, che la variante V1 della norma CEI 81-10 ( CEI EN 62305 -2 ), di cui si è conclusa non da molto la fase di inchiesta pubblica e che la stessa variante chiede di inserire alla fine del paragrafo 5.5 , riconosce implicitamente l'errore e indica una soluzione radicalmente diversa da quella presente nel testo in vigore.
Senza entrare per il momento nel dettaglio dirò solo che l'errore denunciato da un nostro collega, non senza qualche difficoltà, nel numero di maggio 2008 della rivista AEIT, la più autorevole del settore nel nostro paese, è quello che anche agli allievi delle elementari quasi non si perdona: si può calcolare il numero di pere presenti in un locale, moltiplicando il numero di pere presente in ogni cassetta per il numero di cassette di mele presente nello stesso locale? Certamente no !
La domande che da tecnico mi pongo sono le seguenti: pazienza che qualcuno proponga una formula che contiene un errore grave a sfavore della sicurezza, ma come è possibile che nel comitato tecnico coinvolto nessuno se ne sia accorto? possibile poi che nessuno dei comitati coinvolti nel mondo se ne sia accorto?
Mi rivolgo ai colleghi, agli ordini professionali, ai legislatori, ai magistrati, agli avvocati, ai cittadini: non credete che il fatto denunci qualcosa di grosso che non funziona ? il fatto non merita forse almeno un qualche immediato approfondimento? siamo sicuri che sempre sussista un efficiente controllo dei prodotti normativi?
La norma CEI 81-10 da poco pubblicata è di derivazione internazionale ( IEC ) ed ha superato certamente l'esame di tutte le commissioni competenti degli stati membri del mondo.
Possibile che un errore macroscopico sia potuto scappare? Ebbene è possibile!
La nota 1, che la variante V1 della norma CEI 81-10 ( CEI EN 62305 -2 ), di cui si è conclusa non da molto la fase di inchiesta pubblica e che la stessa variante chiede di inserire alla fine del paragrafo 5.5 , riconosce implicitamente l'errore e indica una soluzione radicalmente diversa da quella presente nel testo in vigore.
Senza entrare per il momento nel dettaglio dirò solo che l'errore denunciato da un nostro collega, non senza qualche difficoltà, nel numero di maggio 2008 della rivista AEIT, la più autorevole del settore nel nostro paese, è quello che anche agli allievi delle elementari quasi non si perdona: si può calcolare il numero di pere presenti in un locale, moltiplicando il numero di pere presente in ogni cassetta per il numero di cassette di mele presente nello stesso locale? Certamente no !
La domande che da tecnico mi pongo sono le seguenti: pazienza che qualcuno proponga una formula che contiene un errore grave a sfavore della sicurezza, ma come è possibile che nel comitato tecnico coinvolto nessuno se ne sia accorto? possibile poi che nessuno dei comitati coinvolti nel mondo se ne sia accorto?
Mi rivolgo ai colleghi, agli ordini professionali, ai legislatori, ai magistrati, agli avvocati, ai cittadini: non credete che il fatto denunci qualcosa di grosso che non funziona ? il fatto non merita forse almeno un qualche immediato approfondimento? siamo sicuri che sempre sussista un efficiente controllo dei prodotti normativi?
sabato 18 ottobre 2008
-REGOLA D'ARTE versus NORMA CEI
OVVERO IL CASO L. C.
Al collega L.C. di Milano è stata comminata una sanzione di 2000 € per non aver ottemperato ad un recentissimo disposto della norma CEI 64-8, sesta edizione. Si cita come motivazione la legge 37/2008 e l'articolo 412.5.3 della norma. Il collega ha omesso di proteggere una presa da 32 A all'aperto con un differenziale da 30 mA.
Il verificatore non può giudicare solo in base all'osservanza o meno di un articolo di norma tecnica, in quanto la legge italiana non lo consente proprio. L'enunciato della legge 186/68 è chiaro in proposito.
Il giudizio del verificatore doveva esprimersi sul fatto che quanto progettato fosse o non fosse a regola d'arte e forse in questo potevano essere molto di aiuto le osservazioni del progettista, che pare non siano state minimamente ascoltate.
Ecco alcune possibili condizioni al contorno che avrebbero dovuto essere valutate:
1) se fino a ieri una tal misura non era richiesta dalla norma, significa che il rischio era in qualche misura tollerato; il buon senso dice che esso non può improvvisamente risultare intollerabile da un giorno all'altro solo per quella piccola parte di impianto che è stato aggiunta, a meno che la presa non serva proprio una area particolare, ad esempio piena di acqua intorno, in pratica il nuovo disposto va solo a coprire una parte ulteriore del rischio elettrico residuo in conformità ad una più fine sensibilità che nei riguardi della sicurezza oggi si vuol tenere; con ciò si vuol ribadire che non può esistere un rapporto biunivoco tra regola d’arte e norma tecnica; la norma tecnica per forza di cose varia bruscamente, ma non esattamente gli deve far riscontro la regola d’arte, che seguirà con i tempi dovuti sotto molteplici aspetti ed esigenze le variazioni dei suoi disposti ; ciò naturalmente a meno del fatto che la norma non dichiari esplicitamente di aver sottovalutato un rischio;
2) all'atto del progetto la nuova edizione della norma non era stata pubblicata,
3) la presa è stata aggiunta ad altre già presenti in un circuito che preesisteva alla data di pubblicazione della nuova edizione della norma, quindi la protezione esisteva già e soddisfaceva ai criteri previgenti di sicurezza, preesistevano inoltre altri circuiti simili naturalmente senza la presenza di un differenziale di alta sensibilità ( 30 mA ),
4) a monte della protezione, che si presume per errore omessa, è comunque presente una protezione differenziale di minor sensibilità, ma in grado di ottemperare alla attuazione della protezione contro i contatti indiretti prevista in generale dalla norma; quindi non mancava la protezione contro i contatti indiretti, che un disposto della legge 37/2008 obbligatoriamente richiede,
5) gli utilizzatori mobili da alimentare sono noti, nel senso che non stanno proprio all'aperto ma in luogo riparato ( sotto il portico ), che comunque non è frequentato ed utilizzato dagli anziani ospiti e dagli assitenti quando anche piove e soprattutto tira vento,
6) nessun pericolo comunque correvano anche in caso di guasto a terra gli utenti degli utilizzatori mobili previsti sotto il portico, perchè il dispersore dell'impianto di terra risulta così realizzato che l'area sottostante il porticato e appena intorno ad esso risulta equipotenziale ( rete elettrosaldata posta sotto al pavimento e collegata all'anello di dispersione interrato tutto intorno all'esterno dell'edificio );
7) visto che la norma tecnica non coincide con la regola d'arte e che più di qualche volta sono uscite stupidaggini dai disposti normativi è giusto e necessario lasciare ai professionisti un minimo di tempo per conoscere e soprattutto per valutare il buon senso tecnico delle novità, poichè ad essi i normatori non consentono, ciò contro la diffusione e l'approfondimento della sicurezza, di stampare in anticipo per leggerli e studiarli i documenti normativi che stanno per essere pubblicati.
Ho portato un elenco di considerazioni che possono aiutare a capire la differenza tra regola d'arte e contenuto di un articolo di norma tecnica.
Per concludere direi che da un punto di vista pratico e nel contempo molto moderno la regola d'arte si può individuare anche nella valutazione del rischio elettrico fatta dal professionista sulla base della sua esperienza, delle sue conoscenze, delle sue considerazioni e delle sue valutazioni delle condizioni al contorno, naturalmente utilizzando come strumenti fondanti gli indirizzi e gli orientamenti proposti dalle norme tecniche vigenti ( ripetiamo " come strumento ").
Al collega L.C. di Milano è stata comminata una sanzione di 2000 € per non aver ottemperato ad un recentissimo disposto della norma CEI 64-8, sesta edizione. Si cita come motivazione la legge 37/2008 e l'articolo 412.5.3 della norma. Il collega ha omesso di proteggere una presa da 32 A all'aperto con un differenziale da 30 mA.
Il verificatore non può giudicare solo in base all'osservanza o meno di un articolo di norma tecnica, in quanto la legge italiana non lo consente proprio. L'enunciato della legge 186/68 è chiaro in proposito.
Il giudizio del verificatore doveva esprimersi sul fatto che quanto progettato fosse o non fosse a regola d'arte e forse in questo potevano essere molto di aiuto le osservazioni del progettista, che pare non siano state minimamente ascoltate.
Ecco alcune possibili condizioni al contorno che avrebbero dovuto essere valutate:
1) se fino a ieri una tal misura non era richiesta dalla norma, significa che il rischio era in qualche misura tollerato; il buon senso dice che esso non può improvvisamente risultare intollerabile da un giorno all'altro solo per quella piccola parte di impianto che è stato aggiunta, a meno che la presa non serva proprio una area particolare, ad esempio piena di acqua intorno, in pratica il nuovo disposto va solo a coprire una parte ulteriore del rischio elettrico residuo in conformità ad una più fine sensibilità che nei riguardi della sicurezza oggi si vuol tenere; con ciò si vuol ribadire che non può esistere un rapporto biunivoco tra regola d’arte e norma tecnica; la norma tecnica per forza di cose varia bruscamente, ma non esattamente gli deve far riscontro la regola d’arte, che seguirà con i tempi dovuti sotto molteplici aspetti ed esigenze le variazioni dei suoi disposti ; ciò naturalmente a meno del fatto che la norma non dichiari esplicitamente di aver sottovalutato un rischio;
2) all'atto del progetto la nuova edizione della norma non era stata pubblicata,
3) la presa è stata aggiunta ad altre già presenti in un circuito che preesisteva alla data di pubblicazione della nuova edizione della norma, quindi la protezione esisteva già e soddisfaceva ai criteri previgenti di sicurezza, preesistevano inoltre altri circuiti simili naturalmente senza la presenza di un differenziale di alta sensibilità ( 30 mA ),
4) a monte della protezione, che si presume per errore omessa, è comunque presente una protezione differenziale di minor sensibilità, ma in grado di ottemperare alla attuazione della protezione contro i contatti indiretti prevista in generale dalla norma; quindi non mancava la protezione contro i contatti indiretti, che un disposto della legge 37/2008 obbligatoriamente richiede,
5) gli utilizzatori mobili da alimentare sono noti, nel senso che non stanno proprio all'aperto ma in luogo riparato ( sotto il portico ), che comunque non è frequentato ed utilizzato dagli anziani ospiti e dagli assitenti quando anche piove e soprattutto tira vento,
6) nessun pericolo comunque correvano anche in caso di guasto a terra gli utenti degli utilizzatori mobili previsti sotto il portico, perchè il dispersore dell'impianto di terra risulta così realizzato che l'area sottostante il porticato e appena intorno ad esso risulta equipotenziale ( rete elettrosaldata posta sotto al pavimento e collegata all'anello di dispersione interrato tutto intorno all'esterno dell'edificio );
7) visto che la norma tecnica non coincide con la regola d'arte e che più di qualche volta sono uscite stupidaggini dai disposti normativi è giusto e necessario lasciare ai professionisti un minimo di tempo per conoscere e soprattutto per valutare il buon senso tecnico delle novità, poichè ad essi i normatori non consentono, ciò contro la diffusione e l'approfondimento della sicurezza, di stampare in anticipo per leggerli e studiarli i documenti normativi che stanno per essere pubblicati.
Ho portato un elenco di considerazioni che possono aiutare a capire la differenza tra regola d'arte e contenuto di un articolo di norma tecnica.
Per concludere direi che da un punto di vista pratico e nel contempo molto moderno la regola d'arte si può individuare anche nella valutazione del rischio elettrico fatta dal professionista sulla base della sua esperienza, delle sue conoscenze, delle sue considerazioni e delle sue valutazioni delle condizioni al contorno, naturalmente utilizzando come strumenti fondanti gli indirizzi e gli orientamenti proposti dalle norme tecniche vigenti ( ripetiamo " come strumento ").
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