mercoledì 31 dicembre 2008

NON A NORME CEI 64-8, MA A REGOLA D'ARTE, protezione contro i contatti indiretti

Nei sistemi TN la precedente edizione della norma CEI 64-8, a proposito di protezione dai contatti indiretti, consentiva un tempo di intervento della protezione entro 5 s anche per le utenze costituite da apparecchi elettrici fissi, nel caso fosse realizzato un collegamento equipotenziale locale, ad esempio tra il quadro secondario e le masse estranee presenti. Leggo oggi in un articolo a firma di A. Porro nel n. 11 della apprezzata rivista "L’impianto elettrico" ( Ediz. Tecniche Nuove ) che tratta della PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI TN la conferma che tale opportunità è stata eliminata con l’ultima edizione della norma CEI 64-8.
L’ing. Porro afferma che secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori la giustificazione della novità sta nel fatto che l’opportunità si avvaleva di modalità di installazione complicate da recepire e da applicare.
Trovo che con il nuovo contesto normativo si configura chiaramente, una volta di più, la situazione per cui si può OTTENERE UN IMPIANTO REALIZZATO A REGOLA D’ARTE ANCHE SE NON SI OTTEMPERA AI DETTATI DELLA NORMA CEI IN VIGORE. Infatti se le ragioni della modifica sono quelle, come anche noi riteniamo, esposte dall’ing. Porro, applicando quanto la norma precedente consentiva e non più consente quella in vigore, si perviene in ogni caso a configurazioni impiantistiche sicure.
Auspichiamo che per il futuro sia offerta sistematicamente dal CEI ai tecnici del settore la possibilità di conoscere ufficialmente, e non quali voci di corridoio, le motivazioni/giustificazioni che orientano i contenuti dei disposti normativi come delle relative variazioni.
Ciò andrebbe veramente a favore della cultura della sicurezza e della applicazione della regola d’arte ( legge 186/68 ), nonché a favore della TRASPARENZA e del CONSENSO, di cui lo stesso CEI ama fregiarsi senza invero a nostro avviso troppo meritarlo.

domenica 14 dicembre 2008

NORMA CEI 81-10, ERRORE NEL COEFFICIENTE DI POSIZIONE, Cd

Non credo si possa accettare la procedura della norma CEI 81-10, sulla protezione contro i fulmini, nella quale sulla base del riscontro di piccolissime differenze tra il valore del rischio calcolato e quello di riferimento ( anche pochi decimi intorno al valore 10-5) si conferma o meno autoprotetta la struttura o si decidono gli apprestamenti di difesa da adottare, quando invece la scelta delle grandezza e dei coefficienti da assumere per il calcolo del rischio viene effettuata con criteri gravemente indefiniti e a completa discrezione del verificatore.
Come noto il valore dell’area di raccolta di un edificio ( oggetto ) dipende dalla sua ubicazione relativa rispetto agli oggetti circostanti e dalla topografia della zona. Di ciò e in particolare dell’effetto schermante causato dagli edifici circostanti si tiene conto con i primi due valori del coefficiente di posizione Cd riportati nella tabella A-1 della norma CEI 81-10.
1) Per un "oggetto circondato da oggetti di altezza più elevata o da alberi" l’area di raccolta si riduce ad un quarto ( Cd vale 0,25 ). Non si trova la minima indicazione sul significato che si deve attribuire alla parola "circondato", quanti debbano essere questi edifici e quale quota di angolo giro debba essere coperta, se tutti gli edifici circostanti debbano essere più elevati e senza articolare la riduzione in base alla differenza di altezza. Si presenta una casistica infinita di situazioni senza alcun orientamento per il tecnico che deve decidere.
Senza parole lascia la precisazione che se l’oggetto è circondato da alberi ( di qualunque altezza !? ) l’effetto schermante è massimo. Probabilmente il testo è affetto da un errore. Lascia però sgomenti il fatto che nessuno dei relatori della nuova norma se ne sia accorto, quasi che prima della pubblicazione il suo testo non sia controllato.
2) Per un "oggetto circondato da oggetti o alberi di altezza uguale o inferiore" l’area di raccolta si riduce ad un mezzo ( Cd vale 0,5 ). La regola proposta sembra inapplicabile in quanto pur in mancanza di precisazioni sul significato di "circondato", non è accettabile che l’effetto schermante riduca a metà sempre e comunque, l’area di raccolta, anche ad esempio quando i quattro edifici o gli alberi intorno sono alti solo la decima parte o ancora meno dell’edificio in esame.
Si conclude affermando che ha ben poco senso il calcolo del rischio che la norma suggerisce di sviluppare, se ognuno degli otto fattori che lo determinano può essere definito a piacere dal progettista anche con errori del 100%, come nel caso del coefficiente di posizione che abbiamo approfondito. Il rapporto tra 1 e 0,5, come tra 0,5 e 0,25 vale appunto il 100%. In attesa delle necessarie precisazioni, riteniamo che debba comunque quanto prima essere eliminato l’errore evidenziato.

giovedì 11 dicembre 2008

CEI 81-10 - AREA DI RACCOLTA Ad - INACCETTABILE CONVENZIONALITA' !!

Riproponiamo alla luce della nuova norma CEI 81-10 una considerazione già presentata tanti anni fa sulla poca credibilità che possiamo concedere alla procedura di verifica della necessità o meno di dover apprestare misure di difesa contro i fulmini per le strutture.
Oggi dimostreremo come nel caso degli edifici di una città anche la valutazione dell’area di raccolta degli stessi risulti molto sovrastimata, come riteniamo per gli altri otto fattori, il cui prodotto determina il rischio, cioè la grandezza il cui valore confrontato con il numero 10 elevato alla -5 decide la necessità o meno di dover installare il parafulmine e/o i limitatori di tensione.
Consideriamo una città costituita da edifici tutti uguali di 20 m x 20 m in pianta e alti 20 m. Essi risultano tutti tra loro lontani di 30 m. E’ evidente che l’area di raccolta effettiva di ogni edificio vale [( 20 + 15 x 2 ) x ( 20 + 15 x 2 )] esattamente 2500 mq. Si deve infatti osservare che essendo gli edifici tutti uguali tra loro e tutti equidistanti il numero di fulmini disponibile si deve suddividere per il numero degli edifici presenti. Si ipotizza a favore della sicurezza che nessun fulmine cada a terra o su alberi o altre strutture di minor altezza pur sempre presenti.
Secondo la nuova norma l’area di raccolta si calcola con la formula ( 20 x 20 + 6 x 20 x ( 20 + 20 ) + 3,14 x 9 x 20 x ( 20 + 20 ), cioè 16.000 mq . La nuova norma in presenza di edifici circondati da edifici di altezza uguale o inferiore, come nel caso in esame, concede di utilizzare un coefficiente "cd" di posizione, che tiene conto del loro effetto schermante. Esso vale nel caso specifico 0,5 . L’area di raccolta convenzionalmente calcolata in definitiva vale 8.000 mq.
Il coefficiente di sovradimensionamento vale 8.000/2.500, cioè 3,2, che non è poco.
Solo a causa del sovradimensionamento nella valutazione di Nt ( numero di fulmini per mq e per anno ), già trattata in altri spot, e dell’area di raccolta, in questa sede esaminata, cioè di due soli fattori degli 8 che determinano il valore del rischio, la maggiorazione della grandezza cercata risulta pari a 6,4. Abbiamo un sovradimensionamento del 540 %.
Cominciamo ad essere veramente curiosi di conoscere quanto grande potrà risultare il sovradimensionamento complessivo del rischio, quando avremo valutato anche il sovradimensionamento di ognuno dei 6 fattori non ancora considerati. Sarà pari a 200 volte o più come abbiamo denunciato nella lettera inviata ormai da mesi all’AEIT e per conoscenza al CEI, alla quale nessuno ha ancora risposto?
Non vi sembra che la procedura proposta dalla norma presenti poco rigore scientifico, come abbiamo già ormai in più occasioni affermato ?

martedì 9 dicembre 2008

L'IMPIANTO DI VERIFICA DELLA NORMA CEI 81-10 E' INCONSISTENTE, n. 3 - Programma di lavoro

Vogliamo dare giustificazione dettagliata della nostra valutazione di inconsistenza della procedura di verifica che la norma CEI 81-10/2 sulla protezione contro i fulmini ci propone. Ci vorrà molta pazienza, ma possiamo provarci. Nel blog all'indirizzo www.tedeschigiancarlo.blogspot.com abbiamo commentato già la grandezza Nt, così come ci viene proposta dai normatori del CEI e secondo le considerazioni esposte in tre appositi post abbiamo concluso che il suo valore sia mediamente sopravalutato di circa 2 volte.
Andremo ad esaminare uno per uno gli altri fattori ( sono almeno 8 ! ), il cui prodotto definisce il rischio RB , il cui valore a sua volta contribuisce a definire la necessità del parafulmine e del suo livello di protezione.
Troveremo probabilmente, come già con mie valutazioni al momento solo personali ho riscontrato, ma che sto mettendo a disposizione di tutti, che l'entità del rischio che andiamo a valutare risulta invero incredibilmete errato in eccesso mediamente di 200 volte.
Risulta immediata la considerazione che non ha alcun senso andare a confrontare il valore del rischio individuato con tale procedura, se affetto da un tale esagerato errore medio, con il valore di confronto pari a 0,00001. Ad esempio se come spesso avviene il rischio calcolato con la procedura prevista dalla norma CEI 81-10, risulta di poco superiore, ad esempio 0,000016, si devono prevedere contromisure tali da ridurlo ad un valore accettabile, cioè inferiore a 0,00001. Il fatto è che, per quanto arriveremo a dimostrare, il valore mediamente più probabile del rischio che la situazione in esame presenta è 200 volte più piccolo di 0,000016, pari 0,00000008, cioè in effetti 125 volte inferiore del rischio accettabile.
In una tale situazione che contromisure dobbiamo prevedere?
Come tecnico mi vergogno un po' a prescrivere interventi costosi su queste basi. Qualcuno mi può aiutare ad interpretare la situazione?

giovedì 20 novembre 2008

CEI 81-10, Errore nella valutazione di RB?

CEI 81-10, un altro errore? o una barzelletta!
Consideriamo due edifici A e B uguali alti 25 m e posti tra loro ad una distanza di 50 m. Supponiamo che un circuito elettrico di energia, tra i tanti esistenti all’interno dei due edifici, li colleghi l’un l’altro.
L’entità del rischio di danni materiali RB per l’edificio A valutato secondo la norma CEI 81-10 per verificare la sua condizione di autoprotezione o meno risulta dalla somma di due componenti uguali. Una tiene conto del rischio legato alla fulminazione diretta dell’edificio A, oggetto della verifica. L’altra tiene conto del rischio legato alla analoga diretta fulminazione dell’edifico B, i cui effetti possono solo trasferirsi all’edificio A per mezzo del "servizio elettrico" lungo 50 m, che li collega.
Crediamo che l’assurdità di una simile conclusione, cioè l’uguaglianza delle due componenti di rischio per l’ordinarietà delle situazioni, che possiamo incontrare, sia ben evidente. Si tratta di uno scherzo? E’ questa la regola d’arte ?

venerdì 7 novembre 2008

- CONTRATTO FORNITURA ENERGIA IN PRESENZA DI ASCENSORI N. 2

Nell'atto n. 41/07 emesso dall'Autorità per l'Energia e per il Gas, emesso come documento per la consultazione dal titolo "Aspetti tecnici e procedurali delle connessioni di clienti finali alle reti elettriche di distribuzione in bassa tensione, non ho trovato alcun cenno al problema specifico della determinazione della potenza da impegnare nel caso tra le utenze siano presenti ascensori.
Da dove nasce la prassi generalmente seguita di impegnare con l'ente fornitore di energia una potenza decisamente superiore a quella messa in gioco a regime dal motore elettrico.
Non si tratta di un grosso problema termico, cioè di portata. Un interessante lavoro in proposito leggiamo in Tuttonormel n. 12/93 a firma del collega ing. Luciano Roccati, che richiamava il provvedimento CIP n. 36 del 14/5/79, per il quale solo per i motori elettrici sembra, secondo quanto indicato, chiedersi un sovradimensionamento del 75 % rispetto alla potenza di targa del motore.
Inserendo la designazione di tale provvedimento in Google non ho trovato risposta ?

Per gli ascensori oleodinamici non ci sarebbe alcun aumento.
Non sembra trattarsi di un problema di cadute di tensione. Tale aspetto comunque non l'ho visto mai trattato e mi sembra di poterlo escludere, come sorgente di attenzione particolare.

Noi siamo convinti che le vautazioni da fare possano essere molto diverse a seconda delle singole situazioni. Siamo convinti che già il dimensionamento proposto dal provvedimento CIP 36/79 sia esuberante.
Il fatto che ci spinge all'approfondimento della questione è che quando anche oggi abbiamo avuto occasione di mettere il naso sulle potenze impegnate abbiamo quasi sempre constatato un presunto notevole eccesso.

giovedì 6 novembre 2008

- CONTRATTO FORNITURA ENERGIA IN PRESENZA DI ASCENSORI N. 1

Al momento ritengo che non siano sufficientemente chiare le condizioni da dover rispettare quando si stipula un contratto con il fornitore di energia elettrica per servizi condominiali in presenza di ascensori nei riguardi della potenza elettrica da impegnare.
Recentemente in un punto Enelsi ho chiesto indicazioni.
Una signora mi ha detto che il contratto deve tener conto della "potenza di regime " e che si deve tener conto delle indicazioni delle schede tecniche dei motori degli ascensori.
Ho chiesto se potevo avere una fotocopia di una scheda tecnica tipo, ma mi è stato risposto perentoriamente di no.
La mia impressione è che si esageri un po’ troppo con la potenza da impegnare contrattualmente e che molti utenti potrebbero risparmiare somme non trascurabili da un approccio più approfondito e più tecnico al problema.
Vedremo in futuro se la nostra impressione è fondata.
Vorrei approfondire l'argomento in questo blog e chiedo fin d'ora aiuto a chi abbia in proposito informazioni precise da darmi.
In quali documenti ufficiali possiamo reperire indicazioni dedicate?