Si sa che le norme CEI EN IEC 60947-1 e 2, che trattano le regole per definire le prestazioni e le prove degli interruttori di protezione di BT, caratterizzano gli stessi interruttori, per quanto attiene al loro comportamento in caso di cortocircuito, da un potere di chiusura e da un potere di interruzione nominali. Questi due poteri hanno in comune il fattore di potenza (FDP) della corrente di cortocircuito (CCC). Al comune FDP i due poteri sono da riferire. Con l'assegnato valore del FDP gli interruttori sono attentamente verificati in laboratorio con l’attribuzione finale dei due poteri ben distinti. Si tratta di due ben diverse prestazioni, con cui ogni progettista di impianti elettrici deve confrontarsi. Oggi nelle situazioni fuori standard che vedono il FDP (fattore di potenza) inferiore a quello di prova le
modalità previste dalla norma tecnica, con cui procedere alla selezione degli
interruttori, e la definizione delle relative responsabilità di scelta ci sembrano
rispettivamente errate ed imprecisa.
Osserviamo in proposito quanto segue.
Ogni importante riferimento al fattore di
potenza della corrente di cortocircuito convenzionale di prova è sparito da molti anni sia dalle targhe degli interruttori che dalle note dei relativi
cataloghi.
La norma tecnica CEI EN
IEC 60947-2 di contro fa sempre riferimento nella attribuzione dei poteri di
chiusura e di interruzione a precisi non derogabili valori minimi convenzionali
del FDP.
I valori minimi convenzionali di riferimento FDP non sono stati modificati nel tempo . In realtà le condizioni impiantistiche sono molto cambiate. Di conseguenza i FDP convenzionali risultano da molto tempo obsoleti, inadeguati e pericolosi.
Secondo l'attuale orientamento in ambito
normativo, che non ci sembra sia sufficientemente dal puto di vista tecnico argomentato/giustificato , non
sembra costituire più “un obbligo” la necessità di una approvazione da parte
dei costruttori per l’utilizzo degli interruttori di protezione in condizioni
fuori standard. Noi intendiamo dimostrare il contrario.
L’ambiente normativo non sembra nel
merito interessato ad approfondimenti. Perdura pertanto a nostro avviso una situazione che vede i
progettisti, ma non solo, investiti di pesanti responsabilità, che non competono loro, ma che dovrebbero competere oggi ai costruttori, se non anche allo stesso ente normatore.